CAPO I DELLA SOCIETÀ E DEI SUOI FINI

Art. 1 – La Società Tarquiniense d’Arte e Storia, costituita in Tarquinia con durata illimitata  – Associazione riconosciuta Ente Morale persona giuridica con Decreto  del Prefetto della Provincia di Viterbo  n. 21493 – Div. 3 del 3/8/1973,  su Decreto di delega del Presidente delle Repubblica Italiana,  pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 111, pag. 2971 del 2/5/1973; è e senza scopo di lucro e si propone, osservate le disposizioni di legge di cui all’art. 1 e seguenti del

  1. Lgs. 460/1997
  2. promuovere la diffusione della cultura artistica (con conferenze, corsi di istruzione, pubblicazioni, manifestazioni ecc… ed altre attività) per la valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico;
  3. tenere desto l’interesse dei cittadini, degli Enti e dei pubblici poteri su quanto abbia importanza artistica o storica nella Città di Tarquinia e suo territorio;
  4. cooperare con le competenti Autorità alla conservazione del patrimonio artistico, storico e paesistico.

Art. 2 – La Società Tarquiniense d’Arte e Storia, esplica la sua attività:

  1. compiendo formazione, istruzione e opera di propaganda per informare, educare ed ispirare nei cittadini il rispetto per ogni testimonianza del passato artistico e storico della città, e promuoverne la valorizzazione;
  2. sollecitando, di concerto con le competenti Autorità, i lavori di restauro e di consolidamento dei monumenti;
  3. propugnando una conveniente manutenzione delle vie e delle piazze cittadine, specialmente nelle zone di carattere monumentale, affinché le adiacenze degli edifici meritevoli di essere tenuti in evidenza presentino un aspetto decoroso;
  4. vigilando affinché l’attività edilizia cittadina non rechi pregiudizio alle caratteristiche della tradizionale architettura locale;
  5. promovendo conferenze illustrative dei monumenti e della storia della città, nonché gite nei centri archeologici e artistici più noti, e incoraggiando ogni iniziativa che miri a richiamare l’attenzione degli studiosi e dei visitatori sui monumenti, sulle raccolte archeologiche e artistiche, sulle bellezze naturali della città e dei dintorni, e sui personaggi più rappresentativi della storia locale.

 

CAPO II DEI SOCI

Art. 3 – La Società Tarquiniense d’Arte e Storia è composta da soci Ordinari, Sostenitori, Onorari. Possono essere ammessi come soci Ordinari e Sostenitori persone o enti che ne facciano domanda al Presidente, garantita dalla firma di un socio.

Sono Soci Ordinari coloro che all’atto della loro ammissione sottoscrivono la quota annua approvata dall’Assemblea dei Soci che potrà essere versata in due rate semestrali.

Sono Soci Sostenitori coloro che versano – anche in due rate semestrali – una quota annua approvata dall’Assemblea dei Soci per questa categoria di Soci.  Vengono osservate le disposizioni di legge vigenti (parte 1° e 2° D. Lgs. 460/1997 e successive modificazioni), che informano e regolano  le norme di comportamento previste in questo  Statuto:

  1. disciplina uniforme del rapporto associativo: a garanzia dell’effettività del rapporto medesimo, con esclusione delle temporaneità alla partecipazione alla vita associativa; esercizio per i soci maggiori d’età del diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti, per la nomina degli amministratori e revisori dell’Associazione;
  2. obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
  3. eleggibilità libera ed a durata degli organi amministrativi e dei controllori/revisori ecc.. con il principio del voto singolo di cui all’art. 2532, secondo c., del c.c., e sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti. Uniformità di criteri di ammissione ed esclusione dei Soci dei criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
  4. intrasmissibilità della quota o contributo associativo ;
  5. irrilevanza economica e patrimoniale delle quota di partecipazione. Il socio partecipante non ha alcun diritto, reale e personale, sul patrimonio sociale, né in vita, né allo scioglimento dell’Associazione. Gratuità degli incarichi.
  6. divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
  7. obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L’ammissione dei soci Ordinari e Sostenitori è deliberata dal Consiglio Direttivo della Società, su presentazione di uno o più soci.

I Soci Onorari sono scelti fra le persone che hanno acquistato particolari benemerenze verso il Sodalizio o la Città, verso il patrimonio storico artistico e archeologico nazionale, verso la cultura, l’arte e la scienza.

La nomina a Socio Onorario avviene su proposta motivata del Consiglio Direttivo, che la sottopone all’approvazione dell’assemblea dei soci. I Soci partecipano a pieno titolo  alla vita associativa. 

CAPO III DELLA DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ E DEL SUO FUNZIONAMENTO

Art. 4 – L’Assemblea dei Soci:

  1. elegge il Consiglio Direttivo e/o il Consiglio di Amministrazione;
  2. elegge i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
  3. delibera le modifiche dello Statuto per le quali è necessaria, in prima e seconda convocazione, la presenza di almeno i due terzi degli iscritti e il voto della maggioranza dei presenti;
  4. approva i bilanci preventivo e consuntivo della Società;
  5. delibera l’eventuale scioglimento della Società e la devoluzione del patrimonio sociale ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di cui all’art. 3, c. 190, Legge 23/12/1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.  

L’assemblea è convocata in riunione ordinaria una volta all’anno, e tutte le volte che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, o ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei Soci.

L’avviso di convocazione,  è affisso nell’Albo della Società e diffuso con  manifesto affisso negli usuali spazi pubblici del Comune di Tarquinia. È, inoltre, con mezzi cartacei o elettronici a ciascun socio almeno otto giorni prima della riunione, deve essere allegato l’ordine del giorno con l’elenco degli argomenti da trattare.

Nella riunione ordinaria annuale – da tenersi entro 120 giorni dalla fine dell’anno precedente – vengono presentati all’approvazione dell’Assemblea il bilancio consuntivo e una relazione del presidente ed altra del Collegio dei Revisori sull’attività svolta nell’anno precedente; il bilancio preventivo e il programma di attività dell’anno in corso.

Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti, e con la presenza di almeno la metà dei soci iscritti.

Le riunioni dell’assemblea sono valide, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, tranne nei casi previsti dai commi c) ed e) dell’art. 5. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Gli enti possono delegare un loro rappresentante all’assemblea di volta in volta, qualora non ne abbiano già delegato uno con carattere permanente per i rapporti con la Società.

Ogni socio può delegare il suo voto ad altro socio.

Ogni socio non può portare più di tre deleghe.

Art. 5 – Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti dall’Assemblea tra i soci Ordinari e Sostenitori.

Qualora uno o più membri eletti dal Consiglio cessino dalle loro cariche per dimissioni o altri motivi accettati dall’assemblea, il Consiglio è autorizzato ad integrarsi per surrogazione con i soci che li seguono immediatamente, per numero di voti ottenuti, nella graduatoria delle precedenti elezioni.

In relazione agli argomenti posti all’o.d.g. all’Adunanza del Consiglio Direttivo, sono invitati a partecipare: il Sindaco, il Vescovo Diocesano e il Presidente dell’Università Agraria,  il Direttore del Museo  Nazionale di Tarquinia, appositamente interpellati.  Il loro voto sarà consultivo nonché le altre Associazioni ed Enti che i membri del Comitato o almeno 1 quarto dei soci ritengono meritevoli di parteciparvi.

Sulla base del principio di effettività di cui alla lett. c) dell’art. 5 del D.lgs 460/1997 la mancata presentazione di quelle Autorità per almeno tre volte alle adunanze alle quali sono state invitate, esonera il Consiglio Direttivo dall’obbligo da inviti successivi, salva la loro richiesta di partecipazione.  

Il Consiglio Direttivo o Consiglio di Amministrazione viene convocato con avviso diretto emesso almeno tre giorni prima della adunanza. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta almeno 24 ore prima dell’adunanza. Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere.

Il Presidente ha la responsabilità legale della Società e la firma sociale con facoltà di delega scritta al Vice Presidente, convoca e presiede l’assemblea dei soci ed il

Consiglio Direttivo, ed è responsabile dell’amministrazione della Società. Può delegare le sue funzioni ad altri Consiglieri.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento nelle adunanze del Consiglio Direttivo.

Il Consigliere che regolarmente convocato non si presenta in almeno tre adunanze consecutive, senza giustificazioni, è considerato dimissionario, su delibera del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo propone il programma annuale delle attività della Società, predispone i bilanci preventivo e consuntivo, amministra il patrimonio sociale, dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea, esamina le proposte che eventualmente gli siano presentate dai singoli soci o da gruppi di soci e prende le iniziative che rispondono ai fini della Società.

Perché le deliberazioni del Consiglio Direttivo siano valide occorre la presenza di almeno cinque dei suoi componenti eletti dall’assemblea.

Art. 6 – Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall’assemblea, che durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

La scelta del Presidente del Collegio viene effettuata in seno al Collegio medesimo. Il Collegio dei Revisori partecipa alle riunione del Comitato Direttivo, riferisce all’assemblea, con apposite relazioni, sui bilanci preventivo e consuntivo della Società  e sulla gestione della stessa.

Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori possono riunirsi attraverso conferenze telefoniche, telematiche o in altra forma previste per le società dal Codice Civile, osservate le prescrizioni di legge per la loro validità.

Art. 7 – I mezzi finanziari per l’attività della Società sono costituiti: a) dalle quote annuali dei soci Ordinari e Sostenitori;

  1. da contributi dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune e di altri

Enti pubblici e privati;

  1. da lasciti, donazioni e sovvenzioni;
  2. dal ricavato delle attività consentite dallo Statuto.

 

Per le erogazioni liberali e le agevolazioni di legge si osservano le disposizioni di cui agli artt. 12 e seguenti del D. Lgs. 460/97 e art. 14 e seguenti D.L. 14/3/2005 n. 35, convertito in legge n.  80/2005.

Per ogni altra funzione si osservano le disposizioni di legge sugli Enti Morali, persone giuridiche riconosciute, O.N.L.U.S. e sulle Associazioni non aventi fini di lucro.